Di diritto pontificio

Si dicono di diritto pontificio quelle istituzioni ecclesiastiche (gli istituti religiosi e secolari, le società di vita apostolica) erette dalla Santa Sede o da essa approvate tramite un suo decreto formale.[1] Le istituzioni di diritto pontificio dipendono in modo immediato ed esclusivo dalla Sede Apostolica in quanto al regime interno e alla disciplina.[2]

  1. ^ C.I.C., can. 589.
  2. ^ C.I.C., can. 593.

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