Diritto internazionale umanitario

Il diritto internazionale umanitario (DIU) noto anche come diritto bellico o diritto dei conflitti armati è l'insieme delle norme di diritto internazionale che riguarda la protezione delle cosiddette vittime di guerra o vittime dei conflitti armati.

Costituisce una parte molto importante del diritto internazionale pubblico e include le regole che, in tempo di conflitto armato, proteggono le persone che non prendono, o non prendono più, parte alle ostilità e pongono limiti all'impiego di armamenti, mezzi e metodi di guerra. Altri istituti che sono regolamentati, a volte in concorrenza con il diritto bellico[1] sono: l'accettazione della resa ed il trattamento dei prigionieri di guerra; il divieto di aggredire intenzionalmente i civili o di esecuzione di crimini efferati; la proibizione ad usare armi di distruzione di massa.

  1. ^ Sono norme che riguardano la dichiarazione di guerra (la Carta delle Nazioni Unite del 1945, che agli artt. 2 e successivi limita il diritto degli Stati membri a dichiarare guerra, come pure faceva il Patto Briand-Kellogg, stipulato nel 1928, per le nazioni che lo hanno sottoscritto (fu usato contro la Germania durante il Processo di Norimberga).

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