Gioco d'azzardo

Caravaggio, I bari, 1594 ca.

Il gioco d'azzardo, secondo l'ordinamento penale italiano, è un tipo di gioco nel quale ricorre il fine di lucro e la vincita o perdita è completamente o quasi aleatoria.[1] Esso consiste nello scommettere beni, perlopiù denaro, sull'esito di un evento futuro: per tradizione le quote si pagano in contanti.

Questo evento può verificarsi nell'ambito di un gioco di società come la roulette o di una gara, come le corse dei cavalli, ma in linea di principio qualsiasi attività che presenti incertezza sul risultato finale si presta a scommesse a scopo di lucro e quindi può essere oggetto di gioco d'azzardo.

  1. ^ Legge 6 1995, n. 425, in materia di "Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione"

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